Detrazione IVA e Decreto Omnibus: guida a termini, retro-imputazione e adempimenti contabili
Il D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026 e comunemente indicato come Decreto Omnibus) ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina della detrazione IVA.

La riforma incide sui tempi utili per detrarre IVA e ridisegna la gestione contabile delle fatture a cavallo d'anno, offrendo nuova flessibilità ma richiedendo specifici adeguamenti organizzativi. Vediamo come più nel dettaglio.
Termini allungati per detrarre IVA: due anni in più
La principale novità riguarda il raddoppio della finestra temporale per l'esercizio del diritto: la detrazione IVA può ora essere effettuata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, mantenendo le condizioni esistenti al momento della sua nascita. La norma modifica l'art. 19 del D.P.R. 633/1972 e si allinea all'art. 56 del Testo Unico IVA (D.Lgs. 10/2026) in vigore dal 2027, ripristinando il regime antecedente ai tagli del D.L. 50/2017.
Concretamente, per un diritto alla detrazione IVA sorto dopo il 12 agosto 2026, la detrazione potrà essere esercitata fino alla dichiarazione relativa al 2028 (ossia entro il 30 aprile 2029), superando il vecchio limite del 30 aprile 2027.
Implicazioni sul recupero dell'imposta via note di variazione
L'allungamento dei termini riflette i suoi effetti anche sul recupero dell'imposta derivante dalle note di variazione in diminuzione (art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972), istituto da sempre collegato ai termini di detrazione. Tuttavia, poiché il decreto non ha novellato esplicitamente l'art. 26, la prassi adotta prudenzialmente il condizionale, fermo restando il limite annuale per le variazioni derivanti da sopravvenuto accordo tra le parti.
La retro-imputazione della detrazione IVA: cosa cambia per i registri acquisti
La novità operativa di maggior rilievo è la riscrittura dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972, da cui è stata soppressa la clausola che imponeva la registrazione dei documenti «con riferimento al medesimo anno» di ricezione.
Questa modifica abilita la facoltà di retro-imputazione: un soggetto passivo che riceva nel 2027 una fattura relativa a un'operazione del 2026 — prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA del 2026 — può scegliere di detrarre l'imposta direttamente nella dichiarazione del 2026. Di conseguenza, le fatture di dicembre che giungono a gennaio smettono di rappresentare un rigido vincolo di competenza temporale.
L'obbligo dei registri sezionali nel gestionale
Per fruire della retro-imputazione, la relazione illustrativa richiede un preciso adempimento formale: la predisposizione di un'apposita sezione del registro degli acquisti (registri sezionali) riservata alle fatture ricevute in un anno il cui diritto è sorto nell'anno precedente. Senza questo aggiornamento sul software gestionale, l'opzione non è praticabile.
Differenza tra liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale
È importante distinguere l'ambito di applicazione: la retro-imputazione opera esclusivamente in sede di dichiarazione annuale e non altera le liquidazioni periodiche. In base all'art. 1 del D.P.R. 100/1998, i documenti di dicembre ricevuti entro il 15 gennaio continuano a confluire nella liquidazione periodica di gennaio e non in quella di dicembre.
Periodo transitorio e dichiarazione integrativa: le questioni aperte
Quali sono i punti ancora in ombra su questo tema?
Il vuoto normativo sulla decorrenza
Il Decreto Omnibus non specifica la disciplina transitoria per la decorrenza delle nuove regole, omissione evidenziata anche dalle osservazioni di Assonime. Se la disciplina è chiara per operazioni e fatture successive al 12 agosto 2026, per quelle antecedenti si delineano due impostazioni:
- Lettura cauta: limita i nuovi termini ai soli diritti sorti a partire dall'entrata in vigore del decreto.
- Lettura favorevole: applica i termini estesi a tutte le detrazioni non ancora definitivamente decadute al 12 agosto 2026.
In mancanza di circolari esplicative, è necessario definire un criterio gestionale uniforme e documentarlo internamente.
Detrazione e dichiarazione integrativa a favore
Permangono riserve sul recupero dell'imposta tramite dichiarazione integrativa a favore per le fatture non annotate tempestivamente. L'Agenzia delle Entrate (interpelli n. 115/2025 e n. 479/2023) limita l'integrativa ai soli casi di omissione su fatture ricevute e registrate nei termini.
Sebbene la dottrina (AIDC doc. n. 6/2025) contesti tale rigidità, l'estensione del termine triennale per detrarre IVA riduce drasticamente l'insorgere di questo contenzioso.
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La corretta gestione della detrazione IVA e dell'allineamento dei registri sezionali richiede un'analisi preventiva delle procedure contabili per evitare sanzioni o disallineamenti in sede di controllo. Nasole Consulting, con le sue sedi a Modena e Taranto, affianca aziende e professionisti nell'adeguamento dei sistemi gestionali e nella verifica delle posizioni IVA pregresse.
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